Politica

mercoledì 28 dicembre 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove disposizioni in materia di immigrazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove disposizioni in materia di immigrazione

di La Stampa

E' stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto legge recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione. Regole, sanzioni, norme per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno: vediamo cosa prevede il nuovo regolamento.

Innanzitutto, la bozza del testo garantisce il «transito» e la «sosta in territorio nazionale» per i soccorsi in mare – «ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo» – che devono essere «immediatamente comunicati» insieme alla richiesta di un porto di sbarco, che deve essere raggiunto senza ritardo.

Il nuovo regolamento precisa anche i requisiti per le navi: devono avere l’idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali; aver avviato tempestivamente iniziative volte ad acquisire le intenzioni di richiedere la protezione internazionale; aver richiesto all’Autorità Sar competente l’assegnazione del porto di sbarco. Quest’ultimo deve esser raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso. Inoltre, il testo sottolinea che le modalità di ricerca e soccorso da parte della nave non devono aggravare situazioni di pericolo a bordo né impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. 

Sanzioni. Nel caso in cui le regole vengano violate, «si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave». Alla contestazione «della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione».

Quando il comandante della nave o l’armatore «non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi».

Una volta avvenuto lo sbarco, il testo consente «il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che supera un corso di formazione organizzato nei limiti delle richieste, anche nominative, di assunzione comunicate allo sportello unico per l’immigrazione dai datori di lavoro tramite le associazioni di categoria del settore produttivo interessato».

I lavoratori «sono ammessi al corso qualora non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro».

Se emergono, infine, elementi ostativi «consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno».

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