Cronaca
mercoledì 03 marzo 2021
Violazioni alle norme anti Covid in provincia: da inizio pandemia il 2% delle persone controllate e lo 0,2% delle attività

di Prefettura di Pesaro e Urbino
Ammontano a 144.518 i controlli sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da covid-19 eseguiti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali dall’inizio della pandemia ad oggi, con la contestazione di 2.685 violazioni. Sono invece 50.957 le attività o gli esercizi controllati con 95 illeciti contestati.
Nella sola giornata di ieri, 2 marzo, sono state controllate 268 persone, con la contestazione di 12 violazioni, e 106 attività commerciali con la contestazione di 1 illecito.
Relativamente agli accertamenti delle violazioni avvenuti fino alla data del 30 novembre 2020, i verbali per i quali i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta (entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione), sono il 40,1 per cento del totale di quelli elevati a tale data. Si tratta di dati operativi e non ancora consolidati (in quanto suscettibili di ulteriori aggiornamenti), relativi all’attività di controllo svolta dalle Forze di polizia impegnate nel dispositivo di controllo sul rispetto delle prescrizioni “no covid” e dai Comandi Polizia locale dell’Unione Pian del Bruscolo, di Fano e Urbino.
Per i verbali elevati successivamente al 30 novembre occorrerà attendere ancora qualche settimana per dare tempo ai trasgressori di comunicare all’organo di polizia che ha accertato la violazione l’eventuale, avvenuto pagamento.
Nei confronti di tutti coloro che non si sono avvalsi della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, è prevista l’emanazione di una ordinaria ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per un importo da 400 a 1.000 euro da parte della Prefettura, previo esame degli scritti difensivi, laddove presentati, o delle audizioni degli interessati, qualora richieste.
Al momento sono state adottate 552 ordinanze ingiunzioni di pagamento, di cui 450 già notificate.
Sono state adottate anche le prime ordinanze di applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea delle attività nei confronti degli esercizi commerciali che hanno violato le misure e le prescrizioni contro la diffusione del contagio. Dai periodi di chiusura temporanea sono sempre scomputati quelli sofferti in esecuzione delle sospensioni cautelari dell’attività disposti nell’immediatezza dell’accertamento dagli organi di polizia.
Contro i provvedimenti ingiuntivi di pagamento della sola sanzione pecuniaria è ammesso ricorso al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni.
Avverso invece i provvedimenti di contestuale applicazione della sanzione pecuniaria e delle sanzioni amministrative accessorie è possibile proporre ricorso, entro gli stessi termini, al Tribunale.
Nel caso di mancato pagamento della sanzione applicata con l’ordinanza ingiuntiva, l’importo, ai sensi dell’art.27 della legge 689/81, è soggetto a maggiorazioni nella misura del dieci per cento per ogni semestre trascorso dalla definitività del provvedimento fino alla iscrizione al ruolo e alla sua trasmissione all’Agenzia della riscossione.