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giovedì 05 agosto 2021

Superbonus 110% e il nuovo modulo di inizio attività, CNA: "Un passo avanti in direzione della semplificazione"

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Superbonus 110% e il nuovo modulo di inizio attività, CNA: "Un passo avanti in direzione della semplificazione"

di Ufficio Stampa CNA / Claudio Salvi

Superbonus e burocrazia. La complessità per istituire le pratiche relative al cosiddetto 110% e ad usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni previste nella misura, è stato uno dei principali ostacoli che ha scoraggiato in questi mesi molti cittadini. Ora la Conferenza unificata ha dato il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la comunicazione asseverata di inizio attività per il Superbonus 110%.

“Lo consideriamo – dice il responsabile di Cna Costruzioni di Pesaro e Urbino, Fausto Baldarelli - un passo in avanti sul percorso della semplificazione della misura”. A questo proposito Baldarelli precisa “Il ministero della funzione pubblica evidenzia che il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare”.

La Cila e le semplificazioni sul Superbonus

Il modulo per la Cila fa seguito ad alcuni miglioramenti del Superbonus 110% introdotti con il decreto semplificazioni. Semplificazioni che avevamo proposto anche in termini di precisazioni e chiarimenti. In particolare un primo chiarimento interessa l’installazione del cappotto termico e del cordolo sismico: è stabilito infatti che gli stessi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime previste dalle norme attualmente in vigore.

I vizi di forma

Inoltre l’eventuale decadenza del beneficio in relazione a violazioni meramente formali emerse da controlli ex post non inficia tutto il Superbonus: pesa limitatamente all’irregolarità riscontrata alla parte contestata e non sul complesso dell’agevolazione. E’ stata introdotta una norma che sposta da 18 a 30 mesi i termini per il cambio di residenza qualora l’immobile sia sottoposto ad interventi agevolati legati al super bonus 110%.

Baldarelli infine ricorda che “la CNA considera strategico il Superbonus 110% quale strumento per l’efficienza energetica e stimolo economico. Per questo ritiene fondamentale l’estensione dell’incentivo almeno a tutto il 2023”.

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