Attualità

lunedì 02 novembre 2020

Nuova ordinanza regionale: "Didattica a distanza al 100% nelle Università, 50% della capienza consentita nei mezzi del trasporto pubblico"

Nuova ordinanza regionale: "Didattica a distanza al 100% nelle Università, 50% della capienza consentita nei mezzi del trasporto pubblico"

di Regione Marche

Le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati. È questo il principale motivo che ha indotto il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ad adottare nuove misure di contenimento attraverso un’ordinanza, la n. 41, che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 4 novembre fino al 4 dicembre.

“L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contenimento già prese –ha affermato il Presidente Acquaroli – per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini marchigiani e cercare di evitare chiusure più limitanti per tutti. Le Marche sono per ora sotto controllo secondo i parametri previsti dall’ISS, ma non possiamo permettere che si alzi l’indice di rischio. Per questo stiamo monitorando ora per ora la situazione e non è escluso che nei prossimi giorni si interverrà ulteriormente. Sono sicuro che la responsabilità e la maturità dei marchigiani faranno la differenza nella lotta al coronavirus, in questo momento e nelle prossime settimane che saranno cruciali e ci vedranno a valutare l’eventualità di altri provvedimenti”.

Ecco in dettaglio le disposizioni:  

Attività didattiche delle Università

La didattica e le attività curriculari, comprese quelle di verifica (esami di profitto e verifiche intermedie), delle Università dovranno svolgersi con modalità a distanza al 100 per cento rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione. Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti e sono fatte salve le specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

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