Attualità
lunedì 15 luglio 2019
martedì 24 marzo 2020
Nulla cambia per la consegna a domicilio. In base all’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la regolamentazione per le consegne di prodotti e generi alimentari e la fornitura a negozi e supermercati, rimane invariata.
La CNA di Pesaro e Urbino chiarisce in primo luogo che le disposizioni delll’ultimo decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Resta però fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 (facendo quindi riferimento per l'interpretazione alle circolari precedenti), e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ORDINANZA del Ministero della Salute.
In sostanza, come precisato nel DPCM 11 marzo, le attività commerciali di ristorazione possono continuare a svolgere attività di consegna a domicilio.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo, cioè le attività artigianali alimentari che producono per le aziende commerciali autorizzate alla vendita al dettaglio (es. supermercati, ipermercati, negozi di alimentari).
Per gli artigiani del settore alimentare con asporto (es. cod. Ateco 56), la nostra interpretazione rimane quella che abbiamo espresso nella circolare interpretativa del Dpcm 11 marzo: è ammessa, oltre che la produzione per le aziende commerciali come detto, la consegna a domicilio.
Rimane però la raccomandazione, visto il grande periodo di confusione dovuto all'emergenza, di verificare con i vigili urbani della propria città eventuali interpretazioni restrittive ed eventualmente di segnalarle allo scrivente.
Le regole per la consegna a domicilio
L'ultimo decreto adottato dal governo consente, come già detto, la consegna a domicilio.
Sul punto è bene tener conto di quanto segue:
a. Lo scontrino deve essere realizzato in negozio e allegato alla merce;
b. Il personale che consegna deve attenersi al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 (allegato alla presente circolare);
c. Gli imballaggi devono essere idonei al trasporto di generi alimentari;
d. Garantire la catena del freddo o caldo (a seconda del cibo trasportato);
e. Informare la clientela della presenza di eventuali allergeni;
f. Rispetto rigoroso delle norme di distanziamento riguardanti il Covid - 19 e dotarsi di una cassettina per il pagamento in maniera tale da poter effettuare il pagamento senza avvicinarsi.
g. Effettuare la sanificazione delle mani e di eventuali contenitori utilizzati per la consegna dopo ogni intervento utilizzando prodotti igienizzanti.
Per tale ragione, quindi, il vecchio Dpcm dell'11 marzo va ad integrarsi a questo nuovo del 22 marzo. Le attività, quindi, che possono operare, a parte quelle della ristorazione che abbiamo precedentemente illustrato, dovranno possedere uno dei codici Ateco riportato da uno dei decreti citati.
In caso contrario non potranno operare e avranno 2 giorni di tempo (il 25 di marzo il fermo dovrà essere operativo per le attività non necessarie) per procedere a fermare gli impianti produttivi. Per ulteriori informazioni: 347-8399835
In sintesi
1. I Ristoranti possono operare ma solo a domicilio
2. Tutte le tipologie di commercio alimentare sono consentite (supermercati, negozi di vicinato, ecc)
3. Tutti i laboratori di produzione a servizio dei negozi alimentari sono consentite (panifici, paste fresche, macellerie, pescherie, produzione salumi, formaggi, ecc); gli stessi possono effettuare vendita al dettaglio nei propri negozi secondo le regole del dpcm
Attenzione però: gli stessi laboratori però non possono più produrre gastronomia cotta se non consegnando al domicilio del consumatore con le regole che inviamo oggi
4. Pizzerie al taglio e al piatto solo consegne al domicilio
5. Bar chiusi
6.Tabaccherie aperte ma senza servizio bar
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